L’Università Agraria di Sacrofano, Ente autonomo pubblico non economico dotato di personalità giuridica (legge 4.8.1894. n. 397), svolge compiti inerenti l'amministrazione e l'esercizio degli usi civici sui terreni di proprietà del demanio.

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l’organizzazione e lo svolgimento della propria attività, provvede con autonomia nel rispetto delle leggi dello Stato, della Regione e dello Statuto.

L'obiettivo primario è l'utilizzo sostenibile del territorio ed il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti i cittadini di Sacrofano in iniziative per salvaguardarlo e valorizzarlo riportando i terreni, ove possibile, alle loro originali destinazioni (boschive, seminative e di pascolo) ed infine creare condizioni favorevoli per nuove opportunità di lavoro.

In questa ottica l’Università Agraria ha aderito al Protocollo di Intesa per la promozione e lo sviluppo di un Sistema culturale e turistico integrato tra i Comuni tra Flaminia, Cassia, Tiberina e altri soggetti pubblici e privati attivi sul territorio.

Attualmente il patrimonio è costituito da circa 330 ettari (105 boschivi¸ 225 a prato e pascolo) e comprende:

  • Le tenute di Guadalite¸ Monte Rocchette, Santa Maria¸ Monte Serpentello¸ Monte Sughero¸ e residui derivanti dalle quotizzazioni in località Monte del Casale¸ Monte Selli¸ Piana della Mola¸ Valliccioli, nel Comune di Sacrofano.
  • Le tenute di Pisciacavallo (Bamboccio)¸ Selvotta¸ e Monte Gatto (queste ultime due più note con il nome di “Quarticciolo”) nel comune di Roma.

 

 

 

L’Università Agraria dei Domini Collettivi di Sacrofano, nasce a seguito dell’entrata in vigore della Legge 24 .6. 1888 n. 5489 ( vedi stralcio di seguito riportato) e della Legge 4.8.1894 n. 397¸ quest´ultima conosciuta come " legge Borselli " dal nome del senatore che ne fu l´estensore.

Legge 24 giugno 1888, n. 5489 (ora abrogata). Abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o imporre tassa a titolo di pascolo nelle ex-provincie pontificie.(G. U. luglio 1888, n.157): Art. 1. — Le servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o d’imporre tassa a titolo di pascolo, che in alcuni comuni o frazioni di comuni delle provincie di Roma, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro e Urbino, Forlì, Ravenna, Bologna e Ferrara si esercitano dalla generalità degli abitanti dei comuni stessi o delle frazioni, o di altri comuni e frazioni o da associazioni di cittadini sopra beni comunali o di altri enti morali o di particolari, sotto qualunque forma e denominazione, con o senza corrisposta, sono abolite nella estensione e misura dell’ultimo possesso di fatto. Parimenti sono aboliti i diritti di vendere le erbe, di fidare o d’imporre tassa a titolo di pascolo che si esercitano da alcuni comuni delle stesse provincie sopra i beni dei particolari.

Legge 4 agosto 1894, n, 397 (legge “Borselli”) (ora abrogata): Ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell’ex Stato pontificio.(G.U. 5.09. 1894, n. 209). Art. 1. — Nelle provincie degli ex Stati pontifici e dell’Emilia, le università agrarie, comunanze, partecipanze e le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un Comune, o di una frazione di un Comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l’amministrazione sociale di mandrie di bestiame, sono considerate persone giuridiche. Gli utenti ai quali sia stata o sarà assegnata la proprietà collettiva dei fondi ai termini degli artt. 3 e 9 della legge 24 giugno 1888, n. 5489, sono, per virtù della presente legge, costituiti in associazioni considerate egualmente persone giuridiche. ……….. Art. successivi……

Nel 1909 con il Regio Decreto 8 dicembre 1909 venne costituita una seconda Università Agraria che aggiunse alla sua denominazione quella dei Domini Collettivi¸ oggi nota come Università Agraria dei Domini Collettivi di Sacrofano. Seconda in quanto sul territorio era già presente dal 1705 l’Università dei Boattieri, di cui facevano parte soltanto gli allevatori della razza Bovina Maremmana, e soltanto gli stessi ne potevano far parte, pertanto per rendere partecipi e beneficiari tutti i cittadini si rese indispensabile la costituzione della seconda Università.

Successivamente si rese necessaria la divisione dei beni e rendite tra il Comune e l’U.A.: L´8 aprile 1910 con rogito del notaio Icilio Leonelli registrato a Bracciano il successivo 25 maggio 1910 venne effettuata la divisione dei beni e rendite tra il Comune e l’U.A. in quanto entrambi gli enti avevano in comune ed indiviso un patrimonio costituito da fondi rustici, utili, domini, canoni attivi e servitù attive.

Al Comune venne assegnato il territorio denominato la Macchia (oggi Monte Musino) e Valle Fontanella. All’Università. Agraria vennero assegnati i territori di: Quarticciolo di Ha. 95.89.80 e parte del terreno di monte Porcino di Ha 10.44.20 entrambi nel comune di Roma. Il diretto dominio sul fondo " Grottino "; La servitù attiva del pascolo estivo sul terreno in vocabolo " La Macchia " e " Valle Fontanella " per complessivi ha 307.67.60 La servitù attiva di pascolo estivo sui terreni della Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano; Successivamente avendo bisogno di ulteriori terreni da coltivare per la popolazione, vennero acquistati dalla sig.ra Assunta Gasparri la tenuta di “Santa Maria” e del “Bamboccio”, quest’ultima nel comune di Roma, per complessivi Ha 469.30.10 (atto notarile del 28 aprile 1923 notaio P. Castellini)

COSTITUZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’U.A.

L´Assemblea degli Utenti con verbali 15 maggio 1910¸ 3 settembre 1910 e 19 marzo 1911 approvava il Regolamento - Statuto con il quale si stabiliva che lo scopo della Università Agraria era: “La tutela e l´amministrazione di tutti quei diritti che alla popolazione intera o in parte di essa spettano per ragioni di cittadinanza sul territorio di Scrofano. Sono considerati Utenti i cittadini di Scrofano in possesso dei seguenti requisiti: che siano persone sui juris dell´uno o dell’altro sesso¸ purché siano capi di famiglia e abbiano domicilio legale e residenza permanente da dieci anni nel comune”.

In virtù di detta disposizione statutaria¸ per la prima volta nella storia d’Italia¸ fin dal 1911 veniva riconosciuto alle donne/utenti il diritto di esprimere il proprio voto e di far parte dei consigli di una pubblica amministrazione.

Nel 1929 a seguito della legge sulla riforma degli USI CIVICI, vennero assegnate ai cittadini di Sacrofano, aventi diritto, quote di terreni dell’U.A. oggi quasi totalmente affrancate.

La gestione della Università è affidata all'Assemblea degli utenti, al Consiglio, al Presidente ed al Collegio dei Probiviri. Il Consiglio ed il Collegio dei Probiviri vengono eletti dall'Assemblea degli utenti, durano in carica cinque anni e sono costituiti rispettivamente dal presidente e sei consiglieri e da tre componenti.

Attualmente Consiglio e Collegio dei Probiviri, eletti il 04.12.2022 ed insediatisi in data 14.12.2022, sono così rappresentati:

Consiglio
Nominativo Carica ricoperta Compensi
Domizi Roberto Presidente Nessun compenso
Antonacci Sebastiano detto Nino Vicepresidente Nessun compenso
Berti Camillo Consigliere Nessun compenso
Darida Ornella Consigliere Nessun compenso
Felici Alessia Consigliere Nessun compenso
Milani Pieluigi Consigliere Nessun compenso
Simoni Armando Consigliere Nessun compenso
Collegio dei Probiviri
Nominativo Compensi
Brunetti Carla Maria Nessun compenso
Di Domenico Fernanda Nessun compenso
Rosati Fabio Nessun compenso

Segretario: Dott. Luca Torelli

Scarica lo Statuto:

STATUTO DEL DOMINIO COLLETTIVO DELL’UNIVERSITA’ AGRARIA DI SACROFANO

(adottato dal Consiglio Universitario con Deliberazione n. 15 del 6 luglio 2020, con le modifiche apportate con Delibera di Consiglio Universitario n. 10 del 12 ottobre 2021, con Delibera di Consiglio Universitario n. 8 del 20 aprile 2022)

TITOLO PRIMO

PRINCIPI FONDAMENTALI

PERSONALITA’ GIURIDICA, SEDE E STEMMA

Art. 1 - Denominazione e natura giuridica

  • 1. L’Università Agraria di Sacrofano, costituita ai sensi della L.4 agosto 1894 n. 397 sull’ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell’ex Stato pontificio, riconosciuta come ordinamento giuridico primario della comunità originaria di Sacrofano a norma art. 1 Legge 20 novembre 2017 n. 168 (pubbl. in G.U. n. 278 del 28 novembre 2017) entrata in vigore il 13 dicembre 2017, assume la denominazione di Dominio Collettivo dell’ Università Agraria di Sacrofano (in prosieguo Ente) In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica Italiana riconosce il Dominio collettivo, come ordinamento giuridico primario della comunità originaria degli abitanti titolari:
    • a) soggetto alla Costituzione;
    • b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale;
    • c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter- generazionale;
    • d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, che l’Ente amministra ed ha in proprietà pubblica o collettiva.
  • 2. Al Dominio Collettivo dell’U.A. di Sacrofano, ai sensi dell’art. 1 c1 n. 2 della L.168/2017 é riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria. L’Ente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 c.1 della L.168/2017 in combinato disposto con l’art. 9 c.2 della Costituzione della Repubblica Italiana, tutela il paesaggio quale strumento primario per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale, componente stabile del sistema ambiente, base territoriale di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale. Struttura eco paesaggistica del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale, fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio della collettività Sacrofanese avente diritto.

Art. 2 - Sede dell’Ente

Il Dominio collettivo dell’U.A. di Sacrofano ha la propria sede legale nel territorio del Comune di Sacrofano attualmente in Via Monte del Casale, n.19 ma che può essere cambiata a seconda di quanto verrà stabilito con apposita deliberazione consiliare. Il sito web del Dominio Collettivo dell’Università Agraria di Sacrofano è il seguente: www.agrariasacrofano.it.

Art. 3 – Stemma dell’Ente

Lo stemma dell’ente è rappresentato da uno scudo nel quale sono riportati un Aratro, completo di bure e coltro, una Vanga, una Falce, una Zappa, una Corda tenuti insieme da un nastro verde e la scritta Università Agraria di Sacrofano

TITOLO SECONDO

PATRIMONIO FONDIARIO

Art.4 – Patrimonio dell’Ente

Il patrimonio dell’Ente è costituito da:

  • 1) le proprietà fondiarie ed immobili urbani e rustici accatastati a nome del Dominio Collettivo ed iscritti nei registri dell’Ente. Tali beni sono inusucapibili e inalienabili e sono patrimonio con valore intergenerazionale. L’Ente amministra nell’interesse della collettività titolare, la proprietà collettiva, i beni e i diritti di collettivo godimento della comunità di abitanti di Sacrofano a norma art. 2 e 3 della l. 168/2017 in conformità del presente statuto e delle consuetudini riconosciute dal diritto anteriore e per le finalità indicate dalla legge precitata e recepite nel presente statuto;
  • 2) nell’esercizio delle proprie attribuzioni e competenze istituzionali, l’Ente assicura la conservazione, lo sviluppo e la tutela del patrimonio e i diritti di godimento collettivo della comunità di abitanti sotto tutti gli aspetti, della produzione, di salvaguardia del sistema ambientale e territoriale, di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, garantendo l’intangibilità delle risorse non rinnovabili e l’utilizzo di quelle rinnovabili nei limiti della sostenibilità e per i bisogni degli utenti titolari. Il regime giuridico dei beni resta quello dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo- pastorale.
  • 3) I beni dell’ente portano il vincolo paesaggistico secondo l’art. 142, c.1 lettera h) del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio. L’ordinamento giuridico garantisce l’interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.

TITOLO TERZO

GARANZIE DI PARTECIPAZIONE-LISTA DEGLI UTENTI

Art.5 – La Comunità degli Abitanti

Sono titolari dei diritti collettivi di godimento, esercitati collettivamente o individualmente, tutti gli abitanti residenti nel territorio del Comune di Sacrofano

Art. 6 – Lista degli utenti con diritto al voto (Corpo Elettorale)

La lista degli utenti –corpo elettorale- è formata da tutti i cittadini residenti nel Comune di
Sacrofano da almeno dieci anni, che ne facciano richiesta e che dichiarino l’interesse a
partecipare alla gestione dell’ente. Agli iscritti nella lista elettorale può essere richiesto un
contributo annuale definito dal Consiglio per il periodo che rimane in carica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del R.D.332/1928:

  • a) Cognome e nome;
  • b) Codice Fiscale
  • c) Indirizzo;
  • d) Sesso;
  • e) Numero di iscrizione nella lista elettorale.

La lista è depositata presso l’ente e visibile in qualsiasi periodo dell’anno conformemente a quanto disporrà lo specifico regolamento sulla trasparenza. La lista è soggetta a revisione annuale ovvero, in via straordinaria, sei mesi prima della data fissata per le elezioni di rinnovo delle cariche amministrative.

Art. 7 - Iscrizione degli utenti-elettori

In qualunque periodo dell’anno possono presentare domanda per essere iscritti nella lista elettorale degli utenti del Dominio Collettivo dell’U.A. di Sacrofano

  • a) I cittadini nati nel Comune di Sacrofano e ivi residenti
  • b) I residenti stabili nel Comune di Sacrofano da almeno 10 anni
  • c) Coloro che abbiano contratto matrimonio o siano conviventi con cittadini utenti e siano residenti stabili da almeno 3 anni nel territorio comunale
  • d) I figli di cittadini utenti che abbiano compiuto 18 anni di età sei mesi prima della data indicata per le elezioni. Non possono essere iscritti nella lista degli utenti, e se iscritti decadono, gli amministratori dichiarati colpevoli di indebito maneggio di danaro dell’ente con sentenza di 1° grado. Gli utenti morosi o debitori verso l’Ente da almeno due anni fino a quando non avranno saldato il debito, i possessori di terreni dell’ente lasciati incolti per almeno 3 anni.
  • e) le persone che, avendo avuto residenza nel Comune di Sacrofano ed avendola successivamente trasferita in un altro Comune, siano poi tornati a risiedere nel Comune di Sacrofano e abbiano complessivamente maturato dieci anni di residenza nel comune di Sacrofano stesso.

Art. 8 – Cancellazione dalla lista degli utenti

La cancellazione dalla lista degli Utenti ha luogo:

  • Per mancato rispetto dello statuto;
  • Per morosità o debito verso l’ente da almeno due anni;
  • Per comportamenti e/o iniziative gravi che dileggino l’ente e/o i suoi amministratori;
  • Per danneggiamento del patrimonio dell’ente o per l’uso del patrimonio in modo difforme dalle prescrizioni statutarie e regolamentari. La cancellazione dalla lista degli utenti potrà avvenire in qualsiasi periodo dell’anno con deliberazione del Consiglio, previo accertamento dei motivi che hanno dato luogo al procedimento di cancellazione, qualora non vi sia contestazione alcuna da parte dell’interessato che sia stato debitamente informato dell’inizio del procedimento di cancellazione, ai sensi del comma seguente.

Entro 10 giorni dalla predetta notifica l’interessato può presentare le sue osservazioni al Presidente dei Probiviri che, nei successivi 10 giorni dovrà convocare il Collegio e decidere in merito. La proposta del Collegio potrà essere sottoposta all’esame dell’Assemblea degli utenti che dovrà decidere entro 10 giorni. Contro la decisione dell’Assemblea l’interessato può ricorrere all’Autorità giudiziaria entro 6 mesi dalla notifica della deliberazione stessa, a norma dell’art. 24 C.C.

TITOLO QUARTO

SISTEMA ELETTORALE-ORGANI DELL’ENTE

Art. 9 - Ineleggibilità/Incompatibilità degli amministratori.

Non possono essere eletti amministratori dell’ente e se eletti decadono:

  • a- Il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi per fatti che riguardano l’amministrazione dell’ente;
  • b- Il Sindaco, gli amministratori, i dirigenti e i funzionari del Comune ove ha sede istituzionale l’ente nonché di quello in cui si trovano i beni dell’ente;
  • c- Il Presidente, gli Amministratori, i dirigenti e i funzionari della Regione Lazio;
  • d- Gli amministratori, i dirigenti e i funzionari della Città Metropolitana di Roma;
  • e- I Componenti di organismi di Giustizia che hanno giurisdizione nazionale, regionale, provinciale e territoriale;
  • f- Il Comandante della Stazione dei carabinieri e i Carabinieri forestali che hanno giurisdizione nel territorio dell’ente, ovvero in quello ove l’ente ha la propria sede istituzionale;
  • g- I ministri di culto;
  • h- I dirigenti del Servizio Sanitario nazionale, ovvero i medici che svolgono il loro ufficio nel territorio istituzionale dell’ente;
  • i-I responsabili di associazioni e organismi socio sanitari e culturali che hanno sede nel territorio istituzionale dell’ente;
  • l- Il Prefetto e il vice Prefetto della Provincia di Roma ;
  • m- Il Segretario del Comune in cui ha sede istituzionale l’ente. Tale funzionario è incompatibile anche con l’incarico di Direttore amministrativo dell’Ente;
  • n-Il Presidente, gli amministratori e il segretario dell’UPB di Sacrofano;
  • o-Il presidente e gli amministratori di organismi socio culturali che hanno sede nel Comune di Sacrofano che abbiano conflitto d’interesse con le finalità dell’ente.

Art. 10 – Organi dell’Ente

Gli organi dell’Ente sono:

  • 1) l’Assemblea degli utenti con diritto al voto. (Corpo elettorale)
  • 2) il Consiglio.
  • 3) il Presidente.
  • 4) il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - Assemblea degli utenti o Corpo elettorale

L’Assemblea degli utenti o Corpo elettorale (in prosieguo Assemblea) è composta da tutti i cittadini residenti nel Comune di Sacrofano iscritti nelle liste elettorali dell’Ente. L’Assemblea è convocata dal Consiglio con propria deliberazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte all’anno per il bilancio di previsione e del conto consuntivo.

L’Avviso di convocazione dell’Assemblea, con l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene dato mediante manifesti da affiggersi nelle vie e piazze principali del paese ed anche mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente. Le riunioni dell’Assemblea sono valide se in prima convocazione intervengono almeno il 50% più uno degli iscritti nelle liste elettorali. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno un’ora dopo l’orario previsto per la prima convocazione, l’Assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero degli utenti presenti. L’iscrizione nelle liste elettorali dell’Assemblea avviene a domanda e può essere presentata nei modi e nelle forme stabilite dall’Assemblea stessa, con apposito regolamento. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il Consiglio delibera sull’accoglimento o meno della stessa. In caso di non accoglimento, deve essere data comunicazione all’interessato che può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri nei trenta giorni successivi.

Possono presentare domanda di iscrizione i cittadini italiani nati nel Comune di Sacrofano (naturali) ivi residenti dalla nascita che abbiano raggiunto il 18 anno di età. Per naturali si intendono anche i nati fuori dal Comune di Sacrofano i cui genitori, all’atto della detta nascita, siano stati residenti nel comune. Possono altresì presentare domanda di iscrizione nella lista degli utenti i Residenti nel Comune di Sacrofano da almeno 10 anni, ovvero i coniugi o conviventi di tali cittadini che siano residenti nel Comune di Sacrofano da almeno 3 anni. La cancellazione dalla lista degli utenti avviene previa semplice comunicazione scritta da parte dell’interessato o disposta dall’ente quando si verifichino le seguenti condizioni:

  • Per decesso;
  • Per trasferimento della residenza dal Comune di Sacrofano;
  • Per i motivi e con il procedimento di cui al precedente art. 8.
  • Per non aver partecipato almeno per tre volte, ai lavori dell’Assemblea riguardanti l’elezione dei propri Organi.

Art. 12 - Compiti dell’Assemblea

  • 1- E’ titolare di capacità di autonormazione, giusta l’art. 1 c.1 lettera “b” della L.168/2017.
  • 2- E’ titolare delle competenze attribuite all’ente dall’art. 3 c.1 lettera “b” ai fini dell’attuazione dei punti 1,2,3 e 4 della L.97/1994, nei termini ed in conformità della L. 168/2017 art. 3 comma 7.
  • 3- Esprime parere obbligatorio e vincolante in conformità a quanto previsto dall’art. 3 c.1 lettera “b” della legge 97/1994, per le finalità di cui alla L.168/2017. 3- Elegge il Consiglio;
  • 4- Elegge il Collegio dei Probiviri, scegliendoli tra gli utenti che siani iscritti nelle liste elettorali dell'Ente;
  • 5- Approva lo Statuto, le sue modifiche;
  • 6- Approva i regolamenti:
    • a- per l’amministrazione del patrimonio;
    • b- per l’esercizio degli usi collettivi di godimento dei beni della comunità;
    • c- per la contabilità;
    • d- per le penalità in cui incorrono gli utenti per contravvenzioni alle disposizioni regolamentari e ogni altra disposizione rispondente ai fini cui intende l’Ente, a norma dell’art. 2 c.1 lettera “ f ” della L. 4 agosto 1894 n. 397.
  • 7- Approva il bilancio preventivo e le variazioni allo stesso, nonché il conto consuntivo. In caso di urgenza le variazioni al bilancio di previsione possono essere approvate dal Consiglio che deve darne comunicazione alla prima seduta dell’Assemblea la quale procede alla loro approvazione definitiva;
  • 8- Delibera sulle richieste di mutamento di destinazione d’uso dei terreni ai sensi dell’art. 12 della L.1766/1927.

Art. 13 – Il Consiglio. Elezione e Competenze.

Il Consiglio è composto da n. 7 consiglieri compreso il presidente e viene eletto tra gli iscritti nella lista elettorale dell’ente dall’Assemblea degli utenti aventi diritto ed interesse, con sistema di voto proporzionale a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. Ogni elettore potrà esprimere fino 3 preferenze scrivendo nome e cognome di ciascuno dei prescelti sull’apposita scheda, ovvero il numero corrispondente allo stesso prescelto risultante nell’ordine di iscrizione nella lista degli elettori aventi diritto al voto. Risulteranno eletti i primi sette membri che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Ai fini dell’elezione del Consiglio, l’Assemblea è convocata mediante avviso pubblico, in un giorno festivo, dalle ore 08,00 alle ore 20,00. Il Consiglio resta in carica 5 anni ed esercita tutte le funzioni non di competenza dell’Assemblea necessarie per la corretta gestione dell’ente, del patrimonio e dei diritti della Comunità degli utenti di Sacrofano a norma del presente Statuto e dei Regolamenti di gestione e di esercizio, conformemente alle regole e consuetudini praticati dalla Comunità. Dopo la convocazione delle elezioni il Consiglio resta comunque in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti, limitandosi all’adozione degli atti di ordinaria amministrazione.

Entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello della scadenza della consiliatura, il Consiglio convoca l’Assemblea degli utenti che deve tenersi nel successivo mese di gennaio per stabilire la data delle elezioni del nuovo Consiglio da svolgersi entro i successivi sei mesi. Il Consigliere che all’esito delle elezioni avrà ottenuto il maggior numero di voti individuali, (Consigliere anziano) entro dieci giorni dalla data della proclamazione degli eletti, convoca il nuovo Consiglio per eleggere il Presidente. In caso di dimissioni di uno qualsiasi dei consiglieri, il Consiglio nei successivi 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse al protocollo dell’ente, provvederà alla surroga con il primo dei non eletti risultante dalla graduatoria finale nel verbale delle elezioni.

In particolare, il Consiglio compie tutti gli atti necessari per:

  • 1. La redazione ed approvazione dei programmi annuali di gestione, per l’attuazione degli stessi e per l’esecuzione di tutte le opere strutturali ed infrastrutture necessarie al mantenimento e potenziamento del territorio universitario, relativi servizi ed attività degli utenti;
  • 2. La redazione ed approvazione della pianta organica del personale, lo stato giuridico;
  • 3. Provvede all’approvazione del piano di coltivazione ed alla sua gestione ed alla conservazione del patrimonio agrosilvopastorale in forma diretta o a mezzo concessione agli utenti che possono esercitarla in forma individuale od associativa.
  • 4. Stabilisce i criteri per la costituzione di forme associative degli utenti, relativi compiti ed attività di partecipazione per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture e servizi
  • 5. Cura gli adempimenti ed i compiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. l. 97/1994, in combinato dispositivo con l’art. 3 della legge 168/2017.
  • 6. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi dell’ente e ne cura l’approvazione da parte dell’Assemblea.
  • 7. Approva le variazioni di bilancio in caso di urgenza e ne da’ comunicazione all’Assemblea nella prima seduta utile.
  • 8. Nomina il revisore dei conti scegliendolo tra i componenti l’Assemblea che abbiano specifica competenza;
  • 9. Convoca l’Assemblea degli utenti;
  • 10. Delibera sulle affrancazioni dei canoni enfiteutici, sulle alienazioni di terreno a norma dell’art.39 del R.D.n.332/1928, sull’accensione di prestiti e su tutte le questioni che riguardano la gestione e sull’amministrazione ordinaria dell’ente.
  • 11. Può attivare la costituzione di aziende per la gestione e coltivazione del patrimonio disponendo il distacco di una porzione del patrimonio civico dall’uso collettivo. In tal caso deve garantire agli Utenti il soddisfo dei diritti di uso civico secondo gli usi ed i bisogni delle loro rispettive attività aziendali.

Art. 14  - Luogo delle riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede istituzionale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, ovvero da almeno 3 consiglieri che ne abbiano fatto richiesta scritta.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 12 ore.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno un’ora dopo oltre quella di prima convocazione, la riunione è valida purchè siano presenti almeno tre consiglieri compreso il Presidente.

Il Consiglio è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero dal consigliere anziano o, in subordine dal più anziano di età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza e/o per delega. Alle adunanze consiliari partecipa il Segretario, sia per redigere il verbale di seduta che, ove occorra, per fornire chiarimenti al Consiglio sugli argomenti oggetto della deliberazione.

Le funzioni di segretario redigente il verbale della seduta consiliare, possono essere svolte anche da un consigliere, ovvero da altro utente all’uopo nominato dal Presidente, limitatamente per la seduta in svolgimento. Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente eseguibili. Per ragioni di trasparenza ed al solo scopo di darne informazione agli utenti, ogni deliberazione adottata dal Consiglio verrà pubblicata sul sito web dell’ente, ovvero ospitate sul sito web di altro soggetto ospitante, pubblico o privato e/o associazione disponibile a fornire tale servizio. In questo caso l’utenza deve essere informata dell’indirizzo web del predetto soggetto ospitante. Le deliberazioni dell’ente possono essere impugnate d’innanzi al Tribunale competente per territorio nei termini previsti dal Codice Civile (Art. 23 C.C.)

Art. 15 – Il Presidente dell’Ente: elezione e competenze

Il Presidente dell’ente viene eletto dal Consiglio entro 10 giorni dall’avvenuta elezione del nuovo Consiglio. In caso di morte, decadenza o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente che, entro 10 giorni dall’evento, deve convocare il Consiglio per l’elezione del nuovo Presidente. In caso di inerzia, nei successivi ulteriori 10 giorni, il Consiglio viene autoconvocato con la richiesta di almeno tre consiglieri. Trascorso inutilmente anche il predetto termine, il Consiglio è sciolto.

In questo caso, nei successivi 10 giorni, il consigliere più anziano di età deve convocare l’Assemblea degli utenti per lo svolgimento di nuove elezioni che si dovranno svolgere entro i successivi 60 giorni.

Il Presidente rappresenta l’Ente nei rapporti esterni con gli enti pubblici e/o privati, con altre amministrazioni dei domini collettivi, con le organizzazioni portanti interessi diffusi, presiede il Consiglio, sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi dell’Ente e alla corretta esecuzione degli atti;

Nomina il Segretario dandone comunicazione al Consiglio, sta in giudizio a difesa degli interessi dell’Ente e della comunità degli utenti nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi in cui l’Ente sia attore o convenuto.

Art. 16 - Cessazione dalla carica di Presidente

Il Presidente cessa dalla carica per:

  • Dimissioni volontarie;
  • Per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio;
  • Per trasferimento della residenza in altro comune;
  • Per sopraggiunta incompatibilità e/o ineleggibilità come previsto dal precedente art. 9.

TITOLO QUINTO

NORME DI AUTOCONTROLLO INTERNO

Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri.

Ai fini di quanto disposto dall’art. 3 comma 1 n.2 della L.31-gennaio 1994 n.97 ed al fine di fissare norme di autocontrollo interno, l’Ente si dota del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio, composto da n. 3 membri, viene eletto dall’Assemblea-Corpo elettorale con sistema proporzionale, con scheda di diverso colore, nella stessa giornata in cui viene eletto il Consiglio. Ogni elettore potrà esprimere 3 preferenze e risulteranno eletti i tre che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Entro 10 giorni dalla data di proclamazione degli eletti al Collegio dei Probiviri colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti, convocherà gli altri due eletti per eleggere il Presidente. Sarà eletto Presidente il componente che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Dell’esito della votazione ne varrà data notizia al nuovo Presidente dell’Ente nei successivi 10 giorni.

I Probiviri (o Probi viri) sono "Uomini Onesti" che, per particolare autorità morale, sono investiti di poteri giudicanti e arbitrali sull'andamento dell’Ente, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti e simili. Qualsiasi Utente con una anzianità di residenza di almeno dieci anni consecutivi, può candidarsi all’elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche amministrative o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione dello Statuto e dei Regolamenti. Inoltre deve avere competenze in materia giuridica, economica e agro-forestale.

Il Collegio dei Probiviri, dura in carica per cinque anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente con potere di rappresentanza.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri non deve avere rapporti di parentela entro il quarto grado civile con i componenti del Consiglio. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei componenti il Consiglio e degli Utenti, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Utenti ovvero tra questi e gli organi sociali ovvero tra Utenti e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea degli Utenti.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio giudizio al Consiglio che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi. Non si può essere eletti alla carica di Probiviri quando sussistano le condizioni di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste al precedente art. 9 del presente statuto.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 18  - Segretario dell’Ente

Le funzioni di Segretario dell’ente possono essere svolte da chi sia esperto in materia di diritti di uso civico che abbia svolto la stessa funzione per almeno 10 anni in una Università Agraria e/o un' ASBUC o in possesso di un titolo di studio di laurea in materie giuridiche od economiche, ovvero da chi abbia almeno il titolo di studio di scuola media superiore e svolto le funzioni di Segretario di una Università agraria o ASBUC per almeno 5 anni.

Il Segretario dell’ente è nominato dal Presidente e resta in carica per la durata dello stesso Presidente che lo ha nominato e può essere rinominato.

Art. 19 Compiti del Segretario dell’ente:

  • - Interpreta ed esegue le decisioni del Presidente e del Consiglio, opera le opportune scelte amministrative controllandone la puntuale esecuzione: il tutto sotto la direzione e la vigilanza dello stesso Presidente;
  • - Collabora con il Presidente nella realizzazione degli investimenti tecnici;
  • - Assicura il proprio impegno al  raggiungimento degli obiettivi, compie gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per la gestione sociale in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, in armonia con le attribuzioni delegate dal Presidente;
  • - Partecipa alle riunioni del Consiglio redigendone i relativi verbali. Dà esecuzione alle delibere del Consiglio, e pone in essere le procedure relative ad appalti e forniture in genere;
  • - Formula al Presidente proposte per l’adozione di provvedimenti non di sua esclusiva competenza;
  • - Dirige il personale dell’Ente e adotta, con esclusione dei dirigenti, i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti, nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro e secondo l’intesa con il Presidente;
  • - Cura i rapporti con le organizzazioni sindacali e di categoria, sottoscrivendo gli accordi e i contratti aziendali, d’intesa con il Presidente;
  • - Provvede alla gestione della liquidità aziendale sulla base degli indirizzi generali fissati dal Presidente e dal Consiglio.
  • - Può delegare a dipendenti dell’Ente, nell’ambito dei diritti, doveri e poteri come sopra conferiti e nei limiti della legge e dello Statuto, quanto ritiene opportuno al fine di migliorare l’operatività dell’Ente.

TITOLO SESTO

CONTABILITA’ BILANCIO E STRUTTURA FINANZIARIA

Art. 20 - Bilanci e contabilità.

  • 1- Gli esercizi finanziari  iniziano il giorno 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno;
  • 2- Il bilancio di previsione è redatto con il sistema della contabilità semplice di costi e ricavi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2423 e seguenti del Codice Civile e successive modificazioni. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente e il risultato economico dell’esercizio.
  • 3. Resta nella facoltà dell’ente gestire la propria contabilità mediante il servizio di tesoreria affidato ad un apposito Istituto bancario, ovvero mediante un servizio di contabilità bancaria in forma diretta, mediante conto corrente bancario o postale, conformemente al sistema contabile di una associazione privata.
  • 4. Il bilancio di previsione dell’ente deve essere approvato entro il mese di Dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
  • 5. Il bilancio di chiusura di esercizio (consuntivo) deve essere approvato entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
  • 6. I pagamenti e le riscossioni per conto dell’ente dovranno riportare la firma congiunta del Presidente e del Segretario dell’ente.

TITOLO SETTIMO

COMPETENZE DI CUI ALL’ART.3 C.7 DELLA L.168/2017

Art. 21 - Sclassificazioni demaniali – Mutamenti di destinazione ESERCIZIO DELLE COMPETENZE INDICATE ALL’ART. 3 COMMA 7 DELLA LEGGE 168/2017 SPETTANTI ALL’ENTE IN CARENZA DELLA NORMATIVA REGIONALE

Non avendo la Regione Lazio provveduto ad esercitare le competenze legislative indicate dall’art. 3, comma 7 ° della l.168/2017 sui domini collettivi nel termine perentorio annuale fissato dallo stesso articolo, l’Ente, forte del diritto di autonormazione di cui all’art.1 c.1 lett.”b” della L.168/2017, è tenuto a svolgere le stesse funzioni ed a provvedere ai relativi adempimenti con atti propri.

UTILIZZAZIONI IMPROPRIE

Nei casi in cui, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate, porzioni di terre collettive o di demanio civico abbiano da tempo irreversibilmente perduto la loro conformazione paesaggistica fisica originaria e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi e pascolivi, l’Assemblea degli Utenti, (Corpo elettorale), può deliberarne la sclassificazione dal demanio civico dei terreni stessi. Il provvedimento viene inviato alla Giunta regionale perché sia reso esecutivo mediante propria deliberazione, giusta quanto disposto dal richiamato art.3 c.7 della L.168/2017. L’Ente agrario, all’esito favorevole della deliberazione della Giunta regionale, dovrà farsi carico di ottenere il N.O. da parte del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, (Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio) quando la nuova destinazione rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti. In questo caso il terreno potrà essere alienato o permutato sulla base del suo valore reale, risultante da una perizia redatta da un perito demaniale.

MUTAMENTI DI DESTINAZIONE

Nel caso in cui l’ente richieda che a parte delle terre sia data una diversa destinazione, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili e strutture di servizio per le attività della collettività titolare (in conformità di quanto stabilito dall’art. 41, co° 1, r.d. 26.2.1928 n. 332 di approvazione del regolamento per l’esecuzione della l. 16.6.1927 n.1766 sul riordinamento degli usi civici nel regno), nonchè in applicazione all'art. 3 c.1 lett "b" punto 1 della L.97/1994, in combinato disposto con l'art.3 c.7 della L. 168/2017, previo nullaosta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Nei casi in cui dalla mutata destinazione di cui ai commi precedenti derivi un maggior valore, questo deve essere destinato esclusivamente all’incremento del patrimonio dell’ente gestore, con preferenza per quello agro-silvo-pastorale della comunità titolare.

Il decreto di autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso deve contenere la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, alla destinazione originaria quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridare a queste terre l'antica destinazione, la Regione, sentito il Ministro dell’Ambiente e della Tutela Territorio e del Mare, potrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime e le condizioni per la sua attuazione (art. 41, 2 co°, r.d. 332/1928 cit.).

TITOLO OTTAVO

FORME SPECIFICHE DI PUBBLICITA’

Art. 22 - Pubblicità patrimoniali e gestionali

Il Dominio Collettivo dell’Università Agraria di Sacrofano, ente gestore del patrimonio collettivo della comunità titolare, provvede, entro un anno dalla pubblicazione del presente Statuto:

  • 1. Ad annotare nei registri immobiliari i beni immobili della comunità titolare con la seguente denominazione: “Dominio collettivo della comunità di Sacrofano già Università agraria di Sacrofano”.
  • 2. A rendere pubblici, mediante affissione nella sede dell’Ente di gestione, nonché mediante sistema informatico, gli elaborati grafici del proprio territorio, gli elenchi delle deliberazioni concernenti gli aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzia interne alla comunità titolare, singola od associata stabilite nei propri statuti.
  • 3. A tabellare i propri territori mediante idonea cartellonistica in cui sia riportata la natura e la vincolistica di legge gravante i territori stessi

TITOLO NONO

COORDINAMENTO TRA ORGANIZZAZIONI ED ENTI LOCALI

Art. 23 - Collaborazione con Organizzazioni, Comuni e Comunità montane- Sussidiarietà orizzontale.

Il principio di sussidiarietà è regolato dall'articolo 118 della Costituzione della Repubblica italiana il quale prevede che "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà".

Sulla base di tale principio l’Ente deve essere coinvolto dai comuni e/o comunità montane competenti nelle scelte di interesse istituzionale e territoriale, quando si tratti di adottare atti deliberativi e nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale che interessino i territori di questa Università Agraria, nonché nei procedimenti avviati per la gestione forestale ed ambientale e per la promozione della cultura locale riguardanti il territorio della comunità titolare.

L’ente deve esprimere il proprio parere sulle scelte di cui al precedente comma.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, alla L.1766/1927, al R.D.332/1928 e alla L.168/2017, nonché alle leggi regionali quando non siano in contrasto con la normativa predetta e con il presente Statuto.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle leggi n.n. 397/1894; 1766/1927; R.D. 332/1928; D.Lgs n.42/2004; L.168/2017 ed al Codice Civile.

TITOLO DECIMO

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 24

  • 1- Gli attuali organi dell’Università Agraria di Sacrofano rimangono in vigore fino alle prossime elezioni universitarie previste per l’anno 2022 ; nelle more non saranno istituiti gli ulteriori organi istituzionali previsti dal presente statuto.
  • 2- le disposizioni del vigente statuto che siano in contrasto con l’attuale funzionamento dell’ente devono intendersi non in vigore e inapplicabili fino alle prossime elezioni universitarie.

L´Università Agraria ha la propria sede  presso l’immobile di proprietà, denominato il "Casale",  in via Monte del Casale 19.

Molte attività hanno visto il Casale dell’Università come luogo privilegiato di aggregazione, ciò ha fatto sì che i cittadini di Sacrofano lo scoprissero o lo riscoprissero come luogo comune e condiviso di incontro e socializzazione.
A tal fine viene messo a disposizione il locale, di circa mq 70, con giardino adiacente ubicato al piano terra. Il contributo è di €130,00/giorno (in alternativa €20,00/ora max 4 ore). La richiesta va trasmessa per email, utilizzando l'apposito modulo, all'indirizzo info@agrariasacrofano.it e presuppone l'integrale accettazione delle condizioni esposte nel regolamento.

Il Casale

Il Casale

Salone Agraria

Salone Piano terra

Salone Agraria

Salone Piano terra